Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti (1776)
Il 4 luglio 1776, il Congresso degli Stati Uniti approvò la Dichiarazione d’indipendenza. Il suo autore principale, Thomas Jefferson, scrisse la Dichiarazione come una spiegazione formale del perché il Congresso aveva votato il 2 luglio per dichiarare l’indipendenza dalla Gran Bretagna, più di un anno dopo lo scoppio della guerra rivoluzionaria americana, e come una dichiarazione che annunciava che le tredici colonie americane non erano più una parte dell’impero britannico. Il Congresso pubblicò la Dichiarazione d’Indipendenza in diverse forme. Inizialmente fu pubblicata come un foglio stampato che fu ampiamente distribuito e letto al pubblico.
Filosoficamente, la Dichiarazione sottolineava due temi: i diritti individuali e il diritto di rivoluzione. Queste idee divennero largamente condivise dagli americani e si diffusero anche a livello internazionale, influenzando in particolare la Rivoluzione francese.
La Costituzione degli Stati Uniti d’America (1787) e il Bill of Rights (1791)
Scritta nell’estate del 1787 a Filadelfia, la Costituzione degli Stati Uniti d’America è la legge fondamentale del sistema di governo federale americano e il documento di riferimento del mondo occidentale. È la più antica costituzione nazionale scritta in uso e definisce i principali organi di governo e le loro giurisdizioni e i diritti fondamentali dei cittadini.
I primi dieci emendamenti alla Costituzione – la Bill of Rights – entrarono in vigore il 15 dicembre 1791, limitando i poteri del governo federale degli Stati Uniti e proteggendo i diritti di tutti i cittadini, residenti e visitatori nel territorio americano.
La Bill of Rights protegge la libertà di parola, la libertà di religione, il diritto di tenere e portare armi, la libertà di riunione e la libertà di petizione. Proibisce anche perquisizioni e sequestri irragionevoli, punizioni crudeli e insolite e l’autoincriminazione forzata. Tra le protezioni legali che offre, il Bill of Rights proibisce al Congresso di fare qualsiasi legge che rispetti l’istituzione della religione e proibisce al governo federale di privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge. Nei casi penali federali richiede l’incriminazione da parte di un gran giurì per qualsiasi reato capitale o crimine infame, garantisce un rapido processo pubblico con una giuria imparziale nel distretto in cui il crimine è avvenuto, e proibisce il doppio giudizio.